Il figlio è positivo al Covid19: puoi stare a casa dal lavoro?

Guida completa a tutti i casi che si possono presentare quando un bambino frequenta una scuola con casi positivi, o se il figlio stesso è positivo al Covid19. Misure previste dal D.L. n. 111/2020 per le assenze dal lavoro in caso di quarantena dei figli studenti.

L’inizio della scuola rappresenta una vera e propria sfida per i genitori lavoratori alle prese con il rientro dei figli tra i banchi e la gestione di eventuali assenze.

Sulla questione il Governo è recentemente intervenuto con nuove indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia e ha inoltre regolamentato, in modo temporaneo fino al 31 dicembre 2020, il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.

Cosa succede se si presenta un caso sospetto a scuola?

Innanzitutto, nell’attesa dell’esito del tampone, non è più previsto che l’attività della classe del bambino sia sospesa.

In caso di tampone positivo, il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione (Asl) l’elenco dei compagni di classe, nonchè degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi, che potranno essere posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.

Quali misure lavorative sono previste per i genitori in caso di quarantena dei figli?

L’articolo 5, D.L. 111/2020, prevede diverse soluzioni che agevolano il genitore lavoratore durante le eventuali quarantene “scolastiche”.

Innanzitutto, si prevede la possibilità che il genitore lavoratore dipendente svolga la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50% della retribuzione corrisposta dall’INPS previa domanda sul sito istituzionale.

Uno schema di sintesi – delucidazioni sui contagi del decreto scuola e congedo genitori

Nota Regione Veneto del 02 settembre 2020 protocollo n. 345038
Circolare Ministero della Salute 0030847-24/09/2020-DGPRE-DGPRE-P
Decreto Legislativo 111/2020

Con la riapertura delle scuole, si possono verificare molteplici scenari di contagio o di malattie stagionali tra bambini. Nel caso i lavoratori abbiano figli: contagiati o a stretto contatto con dei positivi o con malattie stagionali, potranno attivarsi nei seguenti modi:

Scenario 1:
Bambino con malattia stagionale (NO sintomi COVID19) > Attendere guarigione clinica del bambino → Rientro a scuola con autocertificazione del genitore

Scenario 2:

Bambino con sintomi sospetti COVID19 ma con Tampone Negativo → attendere guarigione clinica del bambino → Rientro a scuola con certificazione medico curante del bambino

Scenario 3 (vedi schema nell’immagine )

Per il genitore l’essere individuato come CONTATTO STRETTO è a cura del Dipartimento di Prevenzione.