Come deve avvenire la riammissione in servizio a seguito di assenza da lavoro per malattia COVID-19 e quarantena?
Lo definisce il Ministero della Salute con la circolare 15.127/2021 (tali procedure potranno, in ogni caso, essere oggetto di ulteriori aggiornamenti in base all’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale).
Lavoratori positivi gravi
Con ricovero ospedaliero
Nei casi di maggiore gravità che abbiano richiesto un ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà:
- presentare la certificazione di avvenuta negativizzazione al datore di lavoro, anche in via telematica,
- effettuare la visita medica (ex art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs n. 81/2008) ovvero quella precedente alla ripresa del lavoro post assenza per motivi di salute di durata eccedente i 60 giorni continuativi. Tale visita sarà effettuata dal medico competente, ove nominato (oppure tramite le strutture pubbliche competenti a livello territoriale), a prescindere dalla durata dell’assenza per malattia.
Lavoratori positivi con sintomi gravi che riportano complicanze susseguenti (senza ricovero)
Nei casi di maggiore gravità che comportino complicanze anche post guarigione, il lavoratore dovrà:
- presentare certificazione di avvenuta negativizzazione al datore di lavoro, anche in via telematica,
- effettuare la visita medica (ex art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs n. 81/2008) ovvero quella precedente alla ripresa del lavoro post assenza per motivi di salute di durata eccedente i 60 giorni continuativi. Tale visita sarà effettuata dal medico competente, ove nominato (oppure tramite le strutture pubbliche competenti a livello territoriale), a prescindere dalla durata dell’assenza per malattia.
Il medico competente ricopre un ruolo importante nel reinserimento lavorativo delle persone affette da COVID-19 che siano state ricoverate in terapia intensiva e per le quali persistano disturbi rilevanti, nonché degli ammalati di COVID-19 che abbiano comunque manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, comportante, anche successivamente alla malattia, una ridotta capacità polmonare, con necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.
Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori risultati positivi al virus COVID-19 che, invece, abbiano manifestato sintomi non gravi, possono rientrare in servizio dopo:
- un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (esclusi mancanza di gusto e olfatto),
- un successivo test molecolare con risultato negativo eseguito a distanza di almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi.
Pertanto, i suddetti lavoratori dovranno inviare, anche in modalità telematica, al datore di lavoro la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa.
Qualora gli stessi presentino nel proprio nucleo familiare conviventi ancora positivi, non saranno comunque soggetti all’obbligo di quarantena e potranno, pertanto, essere ugualmente riammessi in servizio.
Lavoratori positivi asintomatici
Ai lavoratori positivi al COVID-19 che, per tutto il periodo di infezione, siano stati completamente asintomatici è consentito fare rientro al lavoro:
- a seguito di almeno 10 giorni di isolamento dalla comparsa della positività,
- al termine dei quali siano risultati negativi ad un test molecolare.
Pertanto, i suddetti lavoratori dovranno inviare, anche in modalità telematica, al datore di lavoro la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Qualora gli stessi presentino nel proprio nucleo familiare conviventi ancora positivi, non saranno comunque soggetti all’obbligo di quarantena e potranno, pertanto, essere ugualmente riammessi in servizio.
Lavoratori positivi a lungo termine
Con riferimento ai soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per COVID-19, pur non presentando più sintomi da almeno una settimana (ad eccezione per i casi di ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare anche per molto tempo dopo la guarigione), il Ministero della Salute, con la Circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020, ha previsto che possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Per quanto concerne, però, la loro riammissione in servizio, i lavoratori ancora positivi dopo il 21° giorno non potranno comunque fare rientro in servizio fino a quando non siano risultati negativi ad un tampone molecolare o antigenico, effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. (Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV – 06/04/2021).
Il lavoratore dovrà quindi
- inviare, anche in modalità telematica, il referto che attesti l’avvenuta negativizzazione al datore di lavoro
Qualora nel periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, il lavoratore non possa svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, il medico curante rilascerà un certificato di prolungamento della malattia che coprirà tale arco temporale. In tale fattispecie non si rende necessaria l’effettuazione da parte del medico competente della visita medica precedente alla ripresa del lavoro.
Lavoratori posti in quarantena per contatti stretti asintomatici di un caso positivo
Il lavoratore che sia andato a stretto contatto con una persona risultata positiva, è tenuto a comunicarlo al proprio medico curante, il quale gli rilascerà una certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore possa proseguire nello svolgimento del proprio lavoro in modalità agile.
Ai fini della riammissione in servizio, il lavoratore dovrà poi:
- effettuare un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo,
- sottoporsi successivamente all’esecuzione del tampone molecolare o antigenico,
- e, in caso di referto che attesti la negatività, trasmessogli dal Dipartimento di Sanità Pubblica (o dal laboratorio nel quale il test è stato effettuato), informare il datore di lavoro.