Il testo unico della Maternità e Paternità (art. 17, c. 2, D.Lgs. n. 151/2001) parla chiaro: se alla neo mamma è affidata un’attività cosiddetta “a rischio” per la salute di madre e neonato, senza possibilità di essere spostata ad altre mansioni, sarà obbligo procedere al provvedimento di proroga dell’astensione obbligatoria fino al compimento del settimo mese di età del figlio.
Di cosa si tratta
L’astensione obbligatoria (più comunemente chiamata maternità obbligatoria) che va dai due mesi prima del parto ai tre mesi post parto, può essere prorogata fino a sette mesi dalla nascita del bambino qualora si verifichino ASSIEME le seguenti situazioni:
- La lavoratrice è addetta ad un’attività “a rischio” ossia un’attività faticosa, insalubre, o che la espone ad un rischio per la salute e la sicurezza di madre e neonato (condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la salute).
- La lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni
Chi decide quali sono i lavori “a rischio”
Le lavorazioni faticose od insalubri sono quelle tassativamente elencate all’art. 5 del DPR 1026/76. Tale normativa specifica le attività per cui l’astensione al lavoro dovrà essere adottata fino al compimento del terzo mese di vita del neonato, e quelle per le quali l’astensione al lavoro dovrà essere prorogata fino al compimento del settimo mese di vita del neonato. (esempio art. 5 DPR 1026/76 “[…]assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti di malattie infettive […]”
Inoltre ulteriori elenchi di lavorazioni “a rischio” possono essere ricomprese esplicitamente nel documento di valutazione dei rischi che ogni azienda deve redigere. In tale documento, infatti, vengono riportate, tra le altre cose, le lavorazioni specifiche dell’azienda che, per tipologia o modo in cui vengono svolte, comportano rischi per la salute delle lavoratrici in gravidanza e madri (esempio esposizione eventuale ad agenti fisici,chimici, biologici ecc.)
Trattamento economico
Durante questo periodo di proroga astensione dal lavoro fino al settimo mese di vita del bambino, alla lavoratrice spetta lo stesso identico trattamento riconosciuto durante il periodo di congedo obbligatorio (2 mesi prima e tre mesi post parto).
Coma fare la richiesta della proroga dell’astensione obbligatoria
La richiesta di interdizione post partum fino al settimo mese di vita del bambino, per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli per la salute, deve essere effettuata dal Datore di Lavoro presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di competenza sulla base del luogo di esercizio dell’attività. Il Datore di Lavoro ha infatti l’obbligo di procedere allegando alla domanda una serie di documentazione con cui dichiara le lavorazioni “a rischio” a cui la lavoratrice è addetta e l’impossibilità di spostare la stessa ad altre mansioni.
Qualora tuttavia il Datore di Lavoro non ottemperi alle disposizioni di legge e non effettui la domanda di interdizione, la lavoratrice potrà di propria iniziativa procedere all’inoltro della domanda utilizzando il modello appositamente creato. In tale ipotesi sarà l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, una volta ricevuta l’istanza, a procedere all’apertura della pratica ed a contattare l’azienda per verificare se effettivamente vi sono lavorazioni “a rischio” in combinazione con l’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni.
In ogni caso, sia per la domanda presentata dal Datore di Lavoro che per quella presentata dalla lavoratrice l’Ispettorato Territoriale del Lavoro procederà con la propria istruttoria verificando la presenza delle condizioni per l’accoglimento. In caso affermativo l’Ente preposto redigerà il provvedimento di accoglimento che verrà recapitato sia alla lavoratrice che al Datore di Lavoro.
Se la domanda viene respinta per mancanza delle condizioni previste per legge, la lavoratrice è invitata a rientrare al lavoro al termine del periodo di astensione obbligatorio (tre mesi post parto).
Tempistiche e modalità per la presentazione della domanda
Tempistica: dopo il parto ed entro la fine dell’astensione per maternità obbligatoria. Modalità: tramite posta raccomandata o via pec o tramite consegna a mano.
Moduli di richiesta da scaricare (in formato PDF)
A cura di Studio Focus Lavoro