Congedo COVID per didattica a distanza da marzo 2021. Quali sono e a chi spettano?

In vigore dal 13 Marzo il nuovo decreto legge che prevede congedi e misure a sostegno delle famiglie con figli.

Le misure si applicano su tutto il territorio nazionale nei casi di:

  1. sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
  2. infezione da covid-19 del figlio
  3. quarantena del figlio

Congedi per genitori lavoratori dipendenti

MISURA 1.

Lavoratore dipendente genitore di figlio di età inferiore ai 16 anni potrà adottare, alternativamente all’altro genitore, lo Smart working.

Solo nei casi in cui non sia possibile svolgere lavoro agile si passa alla

  • Misura 2 se figlio minore di 14 anni
  • Misura 3 se figlio minore di 16 anni

MISURA 2.

Lavoratore dipendente genitore di figlio di età inferiore ai 14 anni potrà astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, mediante un congedo retribuito pari al 50% della retribuzione. Con riconoscimento della contribuzione figurativa.

Il beneficio e’ riconosciuto anche ai genitori di figli disabili se viene sospesa l’attività dei centri diurni a cui sono iscritti.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 01/01/2021, e fino alla data del 13/03/2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui sopra.

MISURA 3.

Per figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Bonus Babysitting per figli minori di 14 anni

Uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro/settimana.

Previsto per

  • lavoratori iscritti alla gestione separata INPS e autonomi;
  • il personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico, impiegati per l’emergenza COVID-19;
  • i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

Il bonus e’ erogato tramite il libretto famiglia o direttamente al richiedente in caso di scelta alternativa per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia ai servizi socio-educativi territoriali ed altri servizi per la prima infanzia.

NOTA BENE

La fruizione del bonus di cui sopra è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido oppure se l’altro genitore accede al congedo 50%, o allo smart working, o è sospeso, o non svolge alcuna attività lavorativa.


La fruizione del congedo 50% / di quello non retribuito per figli tra i 14 ed i 16 anni / il diritto allo smart working  sono incompatibili per i giorni in cui l’altro genitore fruisce di una di queste stesse misure oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure.


COME FARE LA DOMANDA

Attualmente non vi è ancora operatività per compilare la domanda online per le misure sopra
esposte. Si rimane, pertanto, in attesa di circolare INPS con istruzioni operative per procedere. Per
presentare le domande ci si rivolgerà ai Patronati, agli Studi di Consulenza del Lavoro abilitati o, in
alternativa, in autonomia con il pin dispositivo Inps/SPID.

DECORRENZA

I congedi e le misure sopra esposte decorrono dal 13.03.2021, indipendentemente dal fatto che le
richieste online siano per il momento ancora bloccate.