Le mamme sono la categoria forse più penalizzata da questa epidemia che le ha viste alle prese con mille difficoltà tra la cura del figlio ed il lavoro in azienda. Con il nuovo Decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020), il legislatore vuole fornire un aiuto concreto a tutti i lavoratori ed alle aziende ma soprattutto cerca, per quanto possibile, di avere un occhio di riguardo per le famiglie con figli.
Vediamo quindi più sotto in dettaglio le misure.
Congedo COVID-19
Viene data la possibilità alle mamme ma, in alternativa, anche ai papà di fruire di 30 giorni complessivi per il periodo 05/03/2020 – 31/07/2020 di questo specifico congedo dedicato alla cura dei figli.
L’età dei figli non deve essere superiore ai 12 anni (salvo bimbi con disabilità) ed inoltre nel nucleo familiare non vi deve essere altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Per i lavoratori dipendenti che scelgano di fruire di tale misura (anche in modalità frazionata), il datore di lavoro non può opporsi e dovrà accettare la richiesta. Il trattamento in questione verrà riconosciuto dall’azienda che dovrà anticipare economicamente l’indennità pari al 50% della retribuzione spettante per le giornate di astensione.
Tuttavia, non si tratta di un costo per il datore di lavoro poiché lo stesso conguaglierà quanto anticipato nelle denunce mensili lasciando, pertanto, la prestazione a carico INPS.
Chi può usufruire del congedo Covid19?
Sotto il profilo dei soggetti, sono destinati:
- ai lavoratori dipendenti del settore privato,
- ai lavoratori iscritti alla Gestione separata
- ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Bonus baby sitting
È una agevolazione alternativa al congedo COVID-19 destinata a sostenere le famiglie che scelgano di avvalersi, a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, di un bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fino a 12 anni (salvo bimbi con disabilità), nel limite massimo complessivo di 1.200 euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo su indicato.
Il bonus spetta per un importo più alto, ovvero fino a 2.000 euro complessivi, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Tax credit vacanze
Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast.
Quanto vale?
Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, e’ attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.
La misura del credito e’ di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
A quali condizioni?
Il credito e’ riconosciuto alle seguenti condizioni:
a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento, nel quale e’ indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Come funziona?
Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’ 80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Lavoro Agile
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività’ lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Divieto licenziamenti
I licenziamenti per Giustificato Motivo Oggettivo (GMO) sono vietati per i cinque mesi successivi alla data del 17/03/2020.
Si tratta di tutti quei licenziamenti che prevedono la riduzione del personale dipendente per calo di lavoro, per riorganizzazione aziendale etc.
Anche le procedure di licenziamento in corso e non concluse alla data del 17/03/2020 vengono sospese per lo stesso periodo di 5 mesi.
Proroga e rinnovi contratti a termine
Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile per le aziende rinnovare (assumere di nuovo) o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni (causali specifiche) previste dalla normativa. Ciò significa che le proroghe ed i rinnovi potranno essere usati con maggior flessibilità e facilità da parte delle imprese.
Bonus di 80 euro
Il Bonus “Renzi” spetta diritto anche per chi non raggiunge limiti di reddito (art.128)
Il Bonus “Renzi” di 80 euro mensili (che da luglio 2020 subirà un incremento per tutti i lavoratori dipendenti) spetta nell’anno 2020 anche se, per effetto delle misure a sostegno del lavoro (casse integrazioni, ammortizzatori sociali, congedi straordinari covid-19), il reddito annuo non raggiunge le soglie limite minime per poter beneficiare di tale prestazione.
Fonte: DECRETO RILANCIO D.L. 34/2020