Il Ministro della Salute Lorenzin ha firmato pochi giorni fa il decreto che aggiorna le linee guida della legge 40/2004 in tema di fecondazione assistita e fecondazione eterologa che vanno a colmare, almeno in parte, quel vuoto normativo che si era venuto a creare per la perdita di legittimità della legge 40 a seguito di numerose sentenze.
Almeno in parte perchè purtroppo non è stato fatto alcun accenno alla sentenza recente di giugno 2015 in cui si cancellava il divieto di accesso alla fecondazione per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche che era presente nella legge 40.
Il nuovo decreto entrerà in vigore una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Che cosa cambia?
Sono state introdotte modifiche riguardanti le modalità di accesso ai trattamenti di fecondazione assistita, viene raccomandata un’attenta analisi della situazione clinica della coppia in modo da poter valutare rischi e benefici per non mettere a rischio la salute della donna e del neonato.
Si chiede che le procedure adottate nei trattamenti vengano descritte dagli operatori in modo più dettagliato nelle cartelle cliniche e si dovrà spiegare il motivo per cui si genera un determinato numero di embrioni e se ne congelano altri.
Alla coppia che decide di affrontare una fecondazione eterologa vengono fornite le indicazioni dell’iter da seguire, mentre tutto ciò che riguarda i donatori di gameti viene regolamentato da un documento*** approvato dal Consiglio Superiore di Sanità,
Nelle nuove linee guida è prevista la doppia eterologa e cioè che una coppia possa ricevere entrambi i gameti maschili e femminili. E’ possibile anche scegliere di fare l'”egg sharing” e lo “sperm sharing”, che si verifica quando uno dei partner riceventi scelgono a loro volta di essere donatori di gameti per altre coppie che affrontano l’eterologa.
Nelle linee guida per l’eterologa inoltre si sottolinea che non è possibile scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore, non è possibile cioè per una coppia di aspiranti genitori scegliere le caratteristiche estetiche del donatore o della donatrice. Si cadrebbe altrimenti nell’eugenetica.
“Dopo l’istituzione del Registro nazionale dei donatori, questo è il secondo importante passo per l’aggiornamento dell’intero quadro normativo che regola la PMA in Italia – ha copmmentato il Ministro Lorenzin – aggiornamento che sarà completato nelle prossime settimane con i decreti sul consenso informato e sui cosiddetti “embrioni abbandonati”, e con il perfezionamento del recepimento delle normative europee sulla donazione dei gameti. E’ stato un lavoro corposo e impegnativo, portato avanti anche grazie al contributo di maggior esperti italiani di settore convocati ai tavoli di lavoro già da luglio dello scorso anno. Questa serie di provvedimenti, insieme all’aggiornamento dei LEA (che includeranno anche i trattamenti di PMA) contribuirà a conferire certezza al quadro normativo ed a migliorare accesso e qualità dei percorsi in questo ambito così delicato del SSN”
*** regolamento per la donazione dei gameti
Possono donare i gameti gli uomini con età compresa tra i 18 e i 40 anni e le donne con età compresa tra i 20 e i 35 anni.
Per ogni donatore vi è un limite massimo di 10 nascite che può essere derogato se una coppia che è già ricorsa all’eterologa grazie a quel donatore volesse avere un altro figlio dallo stesso.
i donatori devono sottoporsi a dei controlli ben precisi (consulenza genetica, esame per la fibrosi cistica e eventuali altri accertamenti). Viene vietata la donazione tra parenti fino al 4° grado di parentela.
I genitori che affrontano l’eterologa devono inoltre essere informati sul fatto che tutti i controlli fatti sul donatore non possono in alcun modo garantire l’assenza di patologie nel nascituro .
Nel regolamento in ogni caso si legge anche la richiesta del Consiglio Superiore di Sanità di far effettuare il cariotipo nei donatori per poter valutare la presenza e quindi la trasmissione di patologie genetiche.