In sostanza, a disposizione del papà c’è un giorno solo…
ASTENSIONE DEL PADRE LAVORATORE
La legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la seguenti misure a sostegno della genitorialità:
- Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Per la fruizione dello stesso, al padre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione.
- Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Al padre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione.