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LeandrocsmPartecipante
scusate il disturbo,sono una tecnica di radiologia,dopo congedo di matenita’ obbligatorio di tre mesi post partum,l’ispettorato del lavoro mi concede altri 4 mesi di interdizione post partum ,per un totale di 7 mesi..dopo 4 mesi dalla nascita la mia bambina muore..domanda: sono ancora da considerare in interdizione post partum fino al settimo mese,visto che il mio lavoro e’ a rischio,oppure debbo rientrare subito al lavoro,perche’ il provvedimento dell’ispettorato tutela solo il bambino e non la lavoratrice.
AnonimoInattivo<p style=”text-align: left;”>Ciao! Mi dispiace molto per la tua perdita… purtroppo però non ti so rispondere.. potresti provare a chiedere all’inps? O direttamente all’ufficio presenze del tuo posto di lavoro?</p>
Dott.ssa Elena CrestanelloAmministratore del forumCiao,
mi spiace tantissimo per la tua perdita..
chiedo una consulenza agli esperti di STUDIO FOCUS LAVORO se ti può essere utile e ti scriveranno qui direttamente
un abbraccio
Biologa, Ideatrice e Responsabile www.periodofertile.it. - Per contattarmi direttamente puoi scrivere un'email a elena@periodofertile.itStudio Focus LavoroModeratoreGentile sig.ra,
Anzitutto le faccio le più sentite condoglianze per una perdita così importante. Le fornisco risposta al Suo quesito in merito al decesso della Sua bimba di quattro mesi, durante il periodo di congedo prolungato per lavoro a rischio.
L’articolo 16 del T.Unico sulla maternità e paternità tratta il caso di morte del bambino dopo la nascita e precisamente prevede che “Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.”. Come si evince, pertanto, la lavoratrice ha FACOLTA’ e non obbligo di rientrare al lavoro durante il congedo obbligatorio di maternità.
La Sua situazione, tuttavia, fuoriesce da tale casistica in quanto la perdita è avvenuta durante il congedo di maternità prolungato per lavoro a rischio. Tale congedo viene fruito dalla lavoratrice per evitare una situazione di rischio in ambito lavorativo che possa arrecare danno al bambino già nato. Purtroppo quindi il provvedimento decade automaticamente al venire meno della condizione legittimante il prolungamento post partum per lavoro gravoso, nel caso, per l’appunto, l’esistenza in vita del bambino.
Ha sicuramente diritto al permesso per lutto ed in alcuni casi anche a delle aspettative non retribuite dal lavoro. Se necessita può contattare i nostri uffici.
Cordiali saluti,
STUDIO FOCUS LAVORO
AnonimoInattivo:bye:salve avrei un piccolo dubbio che vorrei chiarire.ho partorito il 25 gennaio,ma la dpp era il 10 febbraio.oltre alla maternità obbligatoria ho fatto domanda di interdizione per lavoro a rischio che l’ispettorato mi ha accettato.ora vorrei sapere,visto che la mia bimba compie 7 mesi il 25 agosto,io dovrei rientrare il 26 agosto oppure bisognerebbe calcolare in base alla Dpp?grazie
Studio Focus LavoroModeratoreBuongiorno sig.ra Tatalina, normalmente il provvedimento di concessione di astensione prolungata per lavori a rischio, che dovrebbe esserle arrivato via posta ordinaria da parte dell’ITL, indica la seguente frase “[…] la sig.ra ________ si astenga per ulteriori 4 mesi oltre il termine del periodo di maternità obbligatoria”. in tal caso lei dovrà astenersi sino al compimento del 4° mese successivo dopo il termine della maternità obbligatoria che rinviene nella ricevuta di presentazione della domanda di congedo obbligatorio post parto.
Se ha altri dubbi non esiti a contattare i nostri uffici.
Cordiali salutiSTUDIO FOCUS LAVORO