Quali soni i documenti da preparare quando nasce un figlio? Come si ottiene il suo codice fiscale, come si fa la rischiesta del pediatra e come comunicare al datore di lavoro?
I primi giorni dal parto sono una sorta di montagne russe, i primi contatti con il bambino, l’avvio dell’allattamento, l’inzio di una conoscenza reciproca tra i genitori e il bambino, che va seguito e compreso nei suoi bisogni di accudimento…i parenti invadenti e il bisogno di tranquillità
Tra tutto ciò deve trovare spazio anche la sistemazione delle incombenze burocratiche.
Secondo l’art. 1 del Codice civile
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento nascita.
Questo significa che affinchè nostro figlio possa acquisire i diritti civili, deve essere registrato l’evento nascita. La dichiarazione della nascita è un diritto della persona ed è obbligatoria per legge.
L’iscrizione all’anagrafe: la dichiarazione di nascita
La dichiarazione di nascita viene fatta per consentire l’iscrizione nel registro comunale dello stato civile.
Per fare la dichiarazione di nascita (anche detta denuncia di nascita) è necessaria l’attestazione di avvenuta nascita che viene rilasciata dal personale medico presente al parto.
L’attestazione di nascita contiene le generalità della madre, le indicazioni del comune, ospedale, clinica o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell’ora della nascita e del sesso del bambino.
In caso di genitori sposati o di riconoscimento da uno solo dei genitori la denuncia della nascita può essere fatta:
- da uno dei due genitori in ospedale o nella clinica dove è nato il bambino, entro 3 giorni dal parto. Sarà quindi la Direzioen Sanitaria a trasmettere la documentazione all’ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza.
- da uno dei genitori presso l’Ufficio Stato Civile, del comune di residenza della mamma ( o del papà in base agli accordi dei genitori) o del comune di nascita, sempre entro 10 giorni dalla nascita
Se il bambino è nato da genitori non sposati:
- da entrambi i genitori presso l’ospedale o clinica dove è nato il bambino, entro 3 giorni dalla nascita. Sarà quindi la Direzione Sanitaria a trasmettere la documentazione all’ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza.
- da entrambi i genitori presso l’Ufficio Stato Civile, del comune di residenza della mamma ( o del papà in base agli accotdi dei genitori) o del comune di nascita, sempre entro 10 giorni dalla nascita
In alternativa ai genitori, la denuncia di nascita può essere fatta da un procuratore speciale, o dal medico o l’ostetrica o altra persona presente al parto. In questi casi chi fa la dichiarazione deve sempre rispettare l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Per le nascite avvenute con parto in casa, la denuncia di nascita va fatta presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi se hanno residenze diverse.
L’attribuzione del nome
La scelta del nome deve sottostare a regole definite.
- al bambino possono essere attribuiti fino a 3 nomi. In ogni caso nei certificati dello stato civile comparirà solo il primo nome
- il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso
- il bambino non può avere il nome del padre o di un fratello o sorella viventi,
- il bambino non può avere un cognome come nome,
- al bambino non possono esser imposti nomi ridicoli o vergognosi,
- se si scelgono nomi stranieri questi devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome,
- ai bambini di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l’origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l’atto di nascita è formato.
Il codice fiscale
Il codice fiscale è una specifica sequenza alfanumerica, per identificare in modo univoco le persone residenti sul territorio italiano.
Viene rilasciato dalla Agenzia delle Entrata, basta presentarsi agli uffici preposti con il certificato di nascita del figlio redatto dal Comune, o la relativa autocerficicazione.
L’attribuzione del codice fiscale può anche essere effettuata dai Comuni (entro 60 giorni dalla nascita) o dai Consolati (per i residenti all’estero)
La scelta del pediatra
Per l’iscrizione del bambino al Sistema Sanitario Nazionale è necessario presentarsi con il codice fiscale del bambino presso gli sportelli dell’ASL di appartenenza. In alcune Regioni è anche possibile fare l’iscrizione al Pediatra di Famiglia già al punto nascita.
Viene presentato un elenco dei pediatri covenzionati disponibili nel Comune di residenza tra cui scegliere. In caso di mancanza di posti disponibili (ogni opediatra può seguire al massimo 800 pazienti tra i 0 e i 14 anni a meno di particolari eccezioni) , viene presentato l’elenco di quelli dei Comuni limitrofi.
Viene quindi rilasciata una tessera sanitaria personale intestata al bambino che serve per usufruire dell’assistenza pediatrica o per accedere ad altre strutture del Sistema Sanitario Nazionale.
Ogni bambino, sin dalla nascita, deve avere il suo pediatra per poter accedere a tutti i servizi e prestazioni garantiti dal Servizio sanitario nazionale (Ssn), compresi nei Livelli essenziali di assistenza.
Il pediatra è obbligatorio per i bambini fino ai 6 anni; per i bambini tra i 6 e 14 anni la scelta può essere tra pediatra e medico di famiglia.
La comunicazione della data di nascita al datore di lavoro
Entro un mese dalla nascita del bambino, la lavoratrice dovrà provvedere ad effettuare un’ulteriore domanda telematica di congedo di maternità che coprirà il periodo di tre mesi successivi alla data effettiva del parto. Anche in questo caso tale ricevuta andrà consegnata in copia al datore di lavoro.
Riferimenti utili:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 Novembre 2000 n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.