La maternità facoltativa è un periodo di astensione dal lavoro che può essere richiesto dopo la maternità obbligatoria fino ai 12 anni di età del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori di 10 o 11 mesi, anche in caso di adozione o affidamento. L’indennità riconosciuta da parte del datore di lavoro o direttamente dall’Inps è pari al 30% dello stipendio fino ai 6 anni di età del bambino e varia poi a seconda di diversi fattori dagli 8 anni ai 12 anni compiuti del bambino.
Maternità facoltativa: quando e come richiederla
La maternità facoltativa a differenza della maternità obbligatoria viene concessa su richiesta a lavoratori e lavoratrici dipendenti, mentre non può essere ottenuta da genitori:
- disoccupati o sospesi;
- lavoratori domestici;
- lavoratori a domicilio.
A partire dal 31 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato due schemi di decreti legislativi che modificano la durata del periodo di maternità facoltativa aggiungendo un ulteriore periodo di 3 mesi trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra di loro, cui è connessa un’indennità pari al 30% dello stipendio. In questo modo i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale.
Per richiedere la maternità facoltativa i genitori lavoratori devono avere un rapporto di lavoro in corso. La domanda va presentata prima dell’inizio del periodo di congedo e può essere fatta:
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online, sul portale apposito dell’Inps;
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chiamando il call center Inps 803 164 (gratuito da telefono fisso) oppure 06 164164 con telefono cellulare;
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rivolgendosi a un Caf o patronato.
Quanto viene pagata?
L’indennità riconosciuta ai genitori che richiedono il congedo di maternità facoltativa è così calcolata:
- un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi 6 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;
- un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
- nessuna indennità dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).