La maternità obbligatoria è un periodo di astensione dal lavoro della durata di cinque mesi dovuto a tutte le donne in gravidanza o per figli in adozione o in affido. Deve essere richiesta al settimo mese di gravidanza con partenza dall’ottavo mese. Se le condizioni di salute e la tipologia di lavoro lo consentono, è possibile lavorare fino al nono mese e richiedere il congedo di maternità obbligatorio dopo la nascita del bambino.
Per usufruire del congedo di maternità obbligatorio è necessario fare domanda agli enti preposti.
Come fare domanda per la maternità obbligatoria?
Il congedo di maternità obbligatorio è il periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante gli ultimi due mesi di gravidanza e i successivi tre mesi dopo il parto. Durante questo periodo di astensione dal lavoro la madre avrà diritto a ricevere una retribuzione corrispondente all’80% dell’ultima retribuzione (indennità di maternità).
Per le iscritte alla gestione separata INPS, il congedo di maternità è riconosciuto soltanto a fronte del versamento di almeno tre mesi di contributi. La maternità per i dipendenti, invece, spetta fin dal primo giorno di lavoro.
La lavoratrice può presentare la domanda di maternità obbligatoria attraverso:
- un patronato;
- un contact center INPS (numero verde 803164 da telefono fisso o 06164164 da mobile);
- il sito dell’INPS (accedendo con le credenziali SPID, CIE o CNS), per inoltrare la richiesta online.
I documenti da allegare alla domanda sono:
- carta d’identità del richiedente;
- codice fiscale del richiedente;
- ultima busta paga;
- certificato di gravidanza telematico;
- certificato di nascita;
- eventuale certificato di adozione o affido pre-adottivo;
- Modello INPS SR14 o Modello SR01 (forniti dal medico di base);
Se il pagamento non è anticipato dal datore di lavoro, scegliere se percepire l’indennità di maternità con:
- accredito bancario su IBAN del richiedente;
- bonifico domiciliato.
Se si intende restare a lavoro fino al nono mese, sarà necessario allegare il consenso del medico del Servizio Sanitario Nazionale, che deve confermare l’assenza di rischi per la salute della mamma e del bambino.
Maternità obbligatoria: chi può richiederla
Il congedo di maternità obbligatorio può essere richiesto da:
- lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
- apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
- disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del citato Testo Unico maternità/paternità (TU);
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU);
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall’articolo 62 del TU;
- lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
- lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell’articolo 65 del TU);
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità. La relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa;
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.