Cosa accade quando una lavoratrice scopre che sta per diventare mamma? Sicuramente viene invasa di una grande gioia all’idea che a breve potrà tenere tra le braccia il bimbo tanto desiderato. Tuttavia, qualche giorno dopo, iniziano a farsi avanti piano piano i dubbi legati all’ambito lavorativo. Non si sa bene cosa dire al proprio datore di lavoro, né quando sia il momento corretto per farlo. Non si sa che documenti presentare né tantomeno cosa potrebbe accadere al proprio rapporto di lavoro.
Vi forniamo quindi una miniguida sul corretto comportamento in ambito lavorativo che possa aiutarvi a compiere i passi giusti in uno dei momenti più delicati ed importati della vostra vita.
1. Quando comunicare il proprio stato di gravidanza al datore di lavoro?
Una donna, che scopre di essere in stato di gravidanza, ha l’obbligo di informare il proprio datore di lavoro. La domanda che più frequentemente ci si pone riguarda le tempistiche previste per legge entro cui dare la suddetta notizia. Per fare chiarezza è necessario analizzare in modo combinato la normativa in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs 151/2001) con la normativa legata alla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Teniamo presente che, secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 il datore di lavoro ha l’obbligo di informare, a seguito della valutazione dei rischi, i propri lavoratori e le proprie lavoratrici sui risultati stessi della valutazione, evidenziando, tra gli altri, gli eventuali rischi per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza. Qualora questi ultimi siano presenti in azienda, il datore di lavoro dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare alle future mamme l’esposizione diretta a tali rischi, con provvedimenti che possono riguardare la modifica dell’orario di lavoro, le condizioni di lavoro, le mansioni o infine procedendo alla richiesta di interdizione anticipata dal lavoro se le altre misure non si rivelano percorribili.
Pertanto, qualora la lavoratrice operi in un’azienda in cui sono presenti i rischi di cui sopra, la stessa avrà l’obbligo di comunicare tempestivamente, non appena ne viene a conoscenza, il proprio stato di gravidanza per permettere al datore di lavoro di adottare i sistemi necessari alla tutela della salute di madre e nascituro.
La lavoratrice dovrà comunicare in modo immediato la propria dolce attesa anche qualora abbia una gravidanza a rischio, riconosciuta da un medico, a causa di problemi di salute della donna e/o del feto.
In tutti gli altri casi la normativa non prevede una tempistica obbligatoria per la comunicazione dello stato di gravidanza in azienda pur essendo necessario dare la notizia prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria, salvo, tuttavia, che il Contratto Collettivo Nazionale o Aziendale applicato dall’impresa non preveda tempi certi e precisi per procedere alla comunicazione.
2. Come comunicare il proprio stato di gravidanza
La comunicazione dello stato di gravidanza potrà avvenire presentando il certificato medico di gravidanza rilasciato dal proprio ginecologo o da un medico del SSN. In alternativa, qualora la lavoratrice non sia ancora in possesso di tale documento, potrà adempiere con tempestività alla comunicazione mediante un’autocertificazione in carta semplice in cui indica la data presunta del parto riservandosi di consegnare il prima possibile il certificato sopra menzionato.
3. La comunicazione del congedo obbligatorio pre-nascita
Successivamente alla prima comunicazione, ed indipendentemente dal fatto che la lavoratrice sia operativa in azienda o in interdizione anticipata, la stessa dovrà entro l’inizio dell’8° mese di gravidanza consegnare al proprio datore di lavoro la ricevuta della domanda telematica di congedo di maternità. Tale domanda dovrà essere effettuata online rivolgendosi ad un patronato, o ad uno studio di consulenza che si occupa di tali pratiche oppure procedendo in autonomia. In ogni caso il sistema rilascerà la ricevuta cartacea della richiesta in cui comparirà il periodo di astensione obbligatoria che andrà dai due mesi antecedenti al parto fino alla data presunta del parto (indicata nel certificato medico di gravidanza).
4. La comunicazione del congedo obbligatorio post-nascita
Entro un mese dalla nascita del bambino, la lavoratrice dovrà provvedere ad effettuare un’ulteriore domanda telematica di congedo di maternità che coprirà il periodo di tre mesi successivi alla data effettiva del parto. Anche in questo caso tale ricevuta andrà consegnata in copia al datore di lavoro.
In sostituzione alle ricevute delle richieste telematiche di congedo (di cui al punto 3. e al punto 4.), la lavoratrice potrebbe produrre al proprio datore di lavoro entro la fine del settimo mese di gravidanza un’autocertificazione in carta semplice in cui allega il certificato di gravidanza, ed indica i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro (5 mesi in tutto). Alla nascita del bambino la lavoratrice avrà cura di integrare l’autocertificazione con il certificato di nascita e di segnalare al datore di lavoro il termine del congedo obbligatorio tramite un’ulteriore autocertificazione. Tuttavia al fine di evitare errori nella definizione delle date indicate nelle autocertificazioni si consiglia di procedere come indicato ai punti 3. e 4.
5. La comunicazione del congedo parentale
Al termine del congedo obbligatorio la lavoratrice che intende rientrare al lavoro non dovrà far pervenire alcun’altra comunicazione in azienda. Sarà infatti sufficiente presentarsi nel luogo di svolgimento della propria attività al consueto orario di lavoro osservato prima del periodo di astensione.
Tuttavia, se la madre intende fruire anche del congedo parentale (ex. maternità facoltativa), in modo continuato rispetto al congedo obbligatorio dovrà muoversi per tempo provvedendo a fare richiesta telematica di tale periodo di astensione prima del termine del congedo obbligatorio. La domanda telematica potrà essere compilata per il tramite di un patronato, o di uno studio di consulenza, oppure procedendo in autonomia.
La ricevuta della domanda di congedo parentale andrà consegnata in copia al datore di lavoro prima dell’inizio del congedo stesso. Anche in questo caso la madre potrà decidere di produrre in sostituzione un’autocertificazione.
E’ bene ricordare che anche il padre potrebbe, in sostituzione alla madre o in combinato con la stessa, decidere di usufruire del congedo parentale. La documentazione da presentare rimane la medesima.